Nuova legge sul comportamento

Si riportano di seguito i contenuti della Legge che interessano la scuola secondaria di secondo grado.

·         L’art. 13 “Ammissione dei candidati interni” comma 2 lett. d) del D. Lgs 62/2017 viene così riformulato:

“L’ammissione all’Esame  di  Stato  è  disposta,  in  sede  di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’Esame di  Stato,  salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249, la studentessa  o  lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione  di  un  unico  voto secondo  l’ordinamento  vigente  e  un  voto  di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso  di valutazione del comportamento pari a  sei  decimi,  il  consiglio  di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.

Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di classe  può  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli alunni  che  si  sono  avvalsi  dell’insegnamento   della   religione cattolica, è espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nel  caso  di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato  conclusivo  del percorso di studi.”

 All’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” del D. Lgs 62/2017 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:  “Il punteggio più alto nell’ambito  della  fascia  di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della  media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere  attribuito  se il voto di  comportamento  assegnato  è pari  o  superiore  a  nove decimi”.

·         Al fine di ripristinare la cultura del rispetto,  di  affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche  secondarie di primo e secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e  di  restituire  piena  serenità  al  contesto  lavorativo   degli insegnanti e del personale scolastico, nonchè al percorso  formativo delle studentesse e  degli  studenti,  con  uno  o  più  Regolamenti, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  Legge,  si  provvede  alla  revisione  della disciplina  in  materia  di  valutazione del   comportamento   delle studentesse e degli studenti.

·         Regolamenti di cui sopra sono adottati  nel  rispetto dell’autonomia scolastica nonchè nel rispetto dei seguenti principi:

·         apportare modifiche al Regolamento  di  cui  al  Decreto  del Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,    249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento della studentessa  e  dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1.       l’allontanamento dalla scuola, fino a  un  massimo  di  due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

1.       l’allontanamento dalla scuola di  durata  superiore  a  due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa  e  dello studente, di attività  di  cittadinanza  solidale  presso  strutture convenzionate  con   le   istituzioni   scolastiche   e   individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero  dell’istruzione  e  del  merito.  Tali  attività,  se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo  il rientro  in  classe  della  studentessa  e  dello  studente,  secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

·         apportare modifiche al Regolamento  di  cui  al  Decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, in modo da:

1.       prevedere che  l’attribuzione  del  voto  di  comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non  ammissione  alla  classe successiva  e  all’esame  di  Stato  avvengano  anche  a  fronte   di comportamenti  che  configurano   mancanze   disciplinari   gravi   e reiterate,  anche  con  riferimento  alle  violazioni  previste   dal regolamento di istituto;

1.       prevedere che  l’attribuzione  del  voto  di  comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica  comporti  il coinvolgimento della  studentessa  e  dello  studente  oggetto  della valutazione  in  attività   di   approfondimento   in   materia   di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla  comprensione  delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato tale voto;

1.       conferire maggiore peso  al  voto  di  comportamento  della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva,  riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in  presenza  di  atti violenti o di aggressione  nei  confronti  del  personale  scolastico nonchè delle studentesse e degli studenti;

1.       prevedere che, per le  studentesse  e  gli  studenti  delle scuole  secondarie  di  secondo  grado  che  abbiano  riportato   una valutazione pari a sei decimi  nel  comportamento,  il  consiglio  di classe, in sede di valutazione finale,  sospenda  il  giudizio  senza riportare  immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla  classe successiva e assegni alle studentesse e agli  studenti  un  elaborato critico in materia di cittadinanza  attiva  e  solidale;  la  mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio  dell’anno  scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe  comportano  la  non  ammissione  della  studentessa  e  dello studente all’anno scolastico successivo;

1.       e) prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la   valutazione periodica e per quella finale degli

apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di  istruzione,  in  ciascuna

delle discipline di studio  previste  dalle  Indicazioni  nazionali  per  i licei di cui al Decreto

del  Presidente  della  Repubblica  15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per  gli  istituti

tecnici  e professionali di  cui  rispettivamente al  Decreto  del  Presidente  della Repubblica

15 marzo 2010, n. 88, e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

·         Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici

  Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di  un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  o  ausiliario  della  scuola,  a  causa o nell’esercizio del suo  ufficio  o  delle  sue  funzioni,  è  sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma  da  euro  500  a  euro  10.000  a  titolo  di  riparazione pecuniaria in  favore  dell’istituzione  scolastica  di  appartenenza della persona offesa.

La misura è in linea con le disposizioni della Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2024.

Tale disposizione legislativa intende contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola. La norma opera su due livelli: da un lato, prescrive azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi; dall’altro, inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Sul versante penalistico e delle sanzioni ad esso collegate, vengono apportate le modifiche di seguito elencate agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale.

·         articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;

·         articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

·         341-bisc.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Tutto ciò detto, si invitano quanti in intestazione ad una attenta e approfondita lettura del testo di legge in parola.

Allegati

Legge n. 150 del 1 ottobre 2024_1.pdf

Pubblicato il 06-12-2024